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Il territorio come insieme dei luoghi che acquisiscono particolare significato per gli abitanti e i progetti per promuoverlo.
COSTRUIRE IN BOSCO
2011-01-28, 11:19
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Di fronte alle innumerevoli modificazioni che interessano il nostro territorio - scomparsa di aree naturali, illimitate costruzioni di edifici, boschi incontaminati trasformati in aree agricole intensive- spesso ci si domanda: "chi ha autorizzato tutto questo?" E ancora, "quale legge permette questi disastri?"

Risposta: le leggi sul governo del territorio!

La materia "governo del territorio", in seguito alla modifica dell´articolo 117 della Costituzione, risulta soggetta a "legislazione concorrente". Ciò significa che lo Stato fornisce i principi fondamentali" per l´attività legislativa, la quale deve essere poi svolta dalle Regioni. In altre parole, ogni Regione possiede una propria legge per il governo del territorio. L´applicazione delle leggi è comunque affidata a Province e Comuni.

Le leggi di uso e governo del territorio sono dunque strumenti il cui compito è quello di coordinare le varie norme di settore, definendo competenze specifiche e ambiti di appartenenza.

La gestione delle aree boscate riveste un ruolo particolarmente interessante all´interno di queste norme.

La maggior parte delle leggi di uso e governo del territorio considerano le zone boscate all´interno della categoria agricola, tanto che l´articolo "aree destinate ad agricoltura" comprende molto spesso la sottocategoria "bosco". In altre legislazioni regionali invece non viene minimamente considerato il concetto di bosco se non per un mero rimando alla normativa di settore.

La materia foreste, viene trattata soprattutto nei riguardi del vincolo paesaggistico rimandando (raramente purtroppo, perché in molti casi non viene neppure affrontato) alla normativa forestale il problema del vincolo idrogeologico e per altri scopi. Troppo spesso comunque non si ha, se non dopo un controllo incrociato di piani provinciali, regolamenti attuativi, piani di settore specifici o linee guida apposite, un quadro della situazione evidente che ci chiarisca quale strumento di pianificazione sia prevalente, e in quale misura, rispetto ad un altro. Questa mancanza di chiarezza e uniformità crea un rimbalzo di competenze tra il Comune e la Provincia. Il primo risulta l´ente competente per il rilascio dei permessi di costruzione e contemporaneamente per la gestione del vincolo paesaggistico; appare questa una contraddizione in essere: il 25* di un bilancio comunale proviene dal rilascio di concessioni edilizie, motivo per il quale la vocazione di un Comune, pur nel rispetto dei valori naturali, sarà indubbiamente all´urbanizzazione. Le Province sono le referenti per la tutela e la gestione delle foreste nei confronti dei tagli forestali e del vincolo idrogeologico. Possiamo aggiungere a questi il Corpo Forestale (funzione di vigilanza ma non di rilascio di alcun tipo di autorizzazione), le eventuali Comunità Montane e gli Enti Parco.

Ulteriormente, non si capisce perché le uniche autorizzazioni da richiedere nell´ambito di una richiesta di trasformazione del bosco siano esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico e nei riguardi del vincolo paesaggistico. Il D. Lgs 227/01 all´articolo n°4 prevede che "la trasformazione del bosco è vietata fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni [...] compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l´azione frangivento e di igiene ambientale locale".

Le altre funzioni che il bosco svolge non sono minimamente contemplate in alcun processo autorizzativo: esiste un´autorizzazione ai fini della conservazione della biodiversità???? Nell´anno internazionale della biodiversità (2010) forse qualcuno avrebbe dovuto pensarlo.

Appare inoltre ironicamente tragico come nella regione Toscana la trasformazione di un bosco all´interno di un SIR, in attesa della redazione delle tanto agognate linee guida della Giunta Regionale, non richieda la Valutazione di Incidenza, che è in effetti l´unico strumento (introdotto dalla Comunità Europea) per la salvaguardia della biodiversità. Tuttavia il Decreto Legislativo (nazionale) ne prevede la tutela. Per tacere poi dell´azione frangivento e di igiene ambientale locale, parole purtroppo mai riconosciute ad un bosco.

Ciò che più preoccupa è inoltre la mancanza di una programmazione pluriennale che preveda la possibilità di trasformazione di una determinata superficie boscata. In pressoché tutte le regioni vengono esaminate le singole pratiche e rilasciate le autorizzazioni dai vari enti competenti.
In questo tenebroso processo normativo, è doveroso menzionare la Regione Lombardia, la quale ha invece ovviato questi rilevanti problemi,tramite due disposizioni tanto semplici quanto stupefacenti:

&*61692; Ogni Provincia deve realizzare un Piano di Indirizzo Forestale, avente durata quinquennale, all´interno del quale sono ben definiti gi ettari boscati trasformabili a fini agricoli e quelli trasformabili a fini urbanistici. Questo Piano costituisce variante di tutti gli strumenti urbanistici (Piano Strutturale, Regolamento Urbnistico), limitando dunque al massimo l´iniziativa comunale.

&*61692; Le competenze in materia di boschi sono affidate interamente ad un unico ente: la Provincia (o la Comunità montana ove presente). In particolare spetta alla Provincia il rilascio per l´autorizzazione paesaggistica alla trasformazione dei boschi, eliminando quella commistione di interessi con il settore urbanistico che nelle altre regioni d´Italia caratterizza i Comuni. Non esistono per ora procedimenti in materia di biodiversità, igiene ambientale ecc...

Detto tutto ciò, non ci resta che augurarci che lo "spezzatino normativo" che tutela la trasformazione del bosco sia, tanto artificioso quanto efficace. I cambiamenti del nostro territorio devono essere qualcosa di programmato e preordinato alle esigenze dello stesso, evitando così un´evoluzione incontrollata.

Anche perché.......

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